Sussiste il divieto di domanda nuova, ma non di nuova qualificazione giuridica.
In tema di ultrapetizione o extrapetizione, va distinta l’ipotesi in cui, in corso di causa, la parte deduca a fondamento della domanda fatti nuovi e diversi da quelli in precedenza dedotti – introducendo così nuovi temi di indagine – dall’ipotesi in cui, rimanendo inalterati i fatti dedotti, essa ne dia una diversa qualificazione giuridica, verificandosi nella prima ipotesi un mutamento della domanda e nella seconda un semplice mutamento della qualificazione giuridica [Tribunale di Bologna, sezione seconda, sentenza del 17.4.2013 con nota di Gianluca LUDOVICI].