Superbonus 110%: miglioramento dell’efficienza energetica può ledere il decoro, ma serve la prova

Una delibera che disponga una innovazione diretta al miglioramento dell’efficienza energetica del fabbricato non deve essere volta necessariamente anche al “miglioramento del decoro architettonico” della facciata, essendo, ai contrario, l’eventuale alterazione del decoro architettonico un limite imposto alla legittimità della innovazione.

In materia di superbonus 110, per la violazione del decoro architettonico, è sufficiente che vengano alterate, in modo visibile e significativo, la particolare struttura e la complessiva armonia che conferiscono al fabbricato una propria specifica identità. Ne consegue che il divieto di innovazioni lesive del decoro architettonico, previsto dall’ultimo comma dell’art. 1120 c.c., è incondizionato e consente anche ad un solo condomino di esprimere il proprio dissenso e di agire per il ripristino delle caratteristiche originarie del fabbricato.

Nel caso di specie parte attrice non ha fornito alcuna prova, come era suo onere fare, che l’apposizione del cappotto termico sarà tale da compromettere il decoro architettonico dell’edificio (nulla si eccepisce su eventuali rischi di stabilità, sicurezza o mancato uso di parti comuni), ossia vada ad incidere sulle sue linee architettoniche modificandole, oppure sul suo aspetto armonico.

Tribunale di Bologna, sezione terza, sentenza del 12.05.2022


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