Sui buoni fruttiferi postali serie q/p e sul tasso di interesse applicabile nel periodo compreso tra il 21° e il 31 dicembre del 30° anno
L’eccezione preliminare formulata da Poste Italiane S.p.a. di inammissibilità del ricorso monitorio in caso di buoni già saldati e quietanzati è infondata qualora Poste non produca una quietanza firmata dalla sottoscrittrice e, nel caso, qualora non si tratti di quietanza a saldo.
Per l’ultimo decennio di validità dei buoni (dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno) gli interessi devono essere liquidati ai tassi riportati nelle tabelle a tergo dei buoni stessi ma mai derogati dai timbri correttivi apposti successivamente all’entrata in vigore del DM 13 giugno 1986: con riferimento all’ultimo decennio, il caso è analogo a quello deciso dalle Sez. UU. nella sent. 13979/2007.
L’eccezione formulata troppo genericamente deve essere respinta.
TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA, Sezione VI civile, sentenza del 17.05.22, n. 1236/22