Statuizioni solo su alcune cause decise, rimessione delle parti in istruttoria “come da separata ordinanza”: sentenza “non definitiva”?

Mette conto ricordare che quando il dispositivo contenga statuizioni che riguardino solo alcune cause decise (e la sentenza va intesa, quanto ad esse, come definitiva ai sensi di cui all’art. 279 c.p.c., comma 2, n. 5) e si limiti, per il resto, a disporre la rimessione delle parti in istruttoria “come da separata ordinanza”, l’esistenza di una sentenza “non definitiva” in merito alle residue cause, non può essere desunta da mere affermazioni contenute nella motivazione. Non solo infatti l’essenza volitiva della sentenza si concreta nel “dispositivo”, destinato ad accogliere l’ordine formale con il quale viene data concreta attuazione al precetto normativo, ma ciò non può essere in alcun modo contraddetto dalla motivazione nella parte in cui sia inequivocabilmente funzionale a statuizioni espressamente rinviate all’istruttoria ritenuta necessaria ed ammessa.

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 4.5.2017, n. 10882