Statuizioni emesse nel corso del giudizio estintosi per mancata riassunzione, passaggio in giudicato

La norma dell’art. 393 c.p.c. (secondo cui la mancata tempestiva riassunzione del processo avanti il Giudice del rinvio determina la estinzione “dell’intero processo”, fatto salvo l’effetto vincolante, nell’eventuale nuovo giudizio, della pronuncia della Corte di cassazione) deve essere necessariamente coordinata con quella dell’art. 310 c.p.c. (secondo cui la estinzione del processo non travolge le “sentenze di merito” pronunciate nel corso dello stesso e quelle regolative della competenza): dal combinato disposto dalle due norme emerge, infatti, che quelle statuizioni delle sentenze di merito, emesse nel corso del giudizio – estintosi per mancata riassunzione nei termini – che non siano state investite dagli atti di impugnazione proposti dalle parti nei diversi gradi – e dunque non appartengano più all’“oggetto del giudizio pendente” definito dai motivi di impugnazione ed in ordine al quale soltanto si verifica, pertanto, l’effetto estintivo dell’“intero processo” per mancata riassunzione avanti il Giudice del rinvio – passano, comunque, in giudicato venendo ad esplicare la propria efficacia preclusiva ex art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c. nel nuovo giudizio di merito – eventualmente riproposto – tra le medesime parti.

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 8.3.2017, n. 5804