Spese sostenute per c.t.p.: la parte vittoriosa ha diritto al rimborso?

Va ribadito il principio secondo cui le spese sostenute per consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue. Non è condivisibile sostenere che le spese per l’intervento del c.t.p., trattandosi di una spesa che rientra in modo evidente tra quelle di difesa, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di avere rimborsate e, essendo dette spese riportate nella notula, il giudice può valutarne la congruità (come per le spese chieste dal difensore), ma non negarle in toto (la SC giudica infondato il motivo di ricorso con cui si sosteneva violazione degli artt. 91, 132 e 201 c.p.c., per avere la pronuncia impugnata respinto la richiesta di rimborso della spesa sostenuta per c.t.p., cui i ricorrenti – secondo il motivo di doglianza – avrebbero dovuto necessariamente rivolgersi per farsi assistere a fronte delle varie consulenze, come loro diritto ex art. 201 c.p.c.; correttamente, invece, la Corte d’appello, ha agito, spiegando pur se in maniera succinta, le ragioni per le quali ha ritenuto che la decisione di avvalersi delle consulenze tecniche sarebbe stata frutto di una “libera scelta difensiva” dei ricorrenti).

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 27.9.2018, n. 23191