Spese processuali sostenute dopo l’emissione del titolo esecutivo: quale azione esperire per richiederne il pagamento?

Va confermato che allorché il debitore abbia pagato per intero la somma indicata nel titolo esecutivo, comprensiva delle spese processuali ivi liquidate, il creditore non può, successivamente a tale pagamento, intimare precetto, sulla base dello stesso titolo, per il pagamento delle spese processuali sostenute dopo l’emissione di quest’ultimo e necessarie per la sua notificazione, dovendo, per tali spese, esperire l’azione di cognizione ordinaria; ed invero, una volta che l’obbligazione derivante dal titolo sia stata adempiuta, il titolo medesimo perde la propria efficacia esecutiva, con conseguente impossibilità giuridica della notifica del precetto [Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 14.5.2015, n. 9908].

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