Spese processuali, liquidazione al difensore: quando si applicano i nuovi parametri di cui al D.M. 140/2012?

In tema di spese processuali, agli effetti del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 41, il quale ha dato attuazione al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, comma 2, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di “compenso” la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata. Se, invece, l’attività per la quale si chiede il compenso sia stata svolta e completata sotto la vigenza delle precedenti tariffe professionali (D.M. n. 127 del 2004), posto che il D.M. n. 140 del 2012 è entrato in vigore il 23 agosto 2012, la liquidazione al difensore va essere effettuata applicando le tariffe professionali di cui al D.M. n. 127 del 2004.

 

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 11.1.2016, n. 241