Spese processuali a carico del soccombente: no a finalità risarcitorie

La parte soccombente è tenuta a sostenere solo i costi effettivi del processo sulla base del principio di mera causalità sempre che essi – secondo una valutazione rimessa al giudice investito della causa – non siano eccessivamente onerosi o superflui. La relativa statuizione prescinde – difatti – dall’apprezzamento dei requisiti soggettivi dell’illecito, che vengono in considerazione ai sensi dell’art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, per il risarcimento del danno (cumulabile alla condanna alle spese), per responsabilità processuale aggravata, qualora la parte abbia agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave.

 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 28.11.2019, n. 31192