Spese giudiziali, soccombenza reciproca, valutazione della prevalenza della soccombenza: non conta il numero delle domande accolte o respinte, ma la valutazione dell’esito globale della lite

Va confermato che in tema di liquidazione delle spese giudiziali nessuna norma prevede, per il caso di soccombenza reciproca delle parti, un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza dell’una o dell’altra basato sul numero delle domande accolte o respinte per ciascuna di esse, dovendo essere valutato l’oggetto della lite nel suo complesso. Pertanto non è il numero dei motivi di appello accolti o respinti che deve valere per stabilire chi è vittorioso o soccombente e in che misura, quanto piuttosto la valutazione dell’esito globale della lite.

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 7.2.2017, n. 3240