Spese di lite: non si può ritenere una parte come soccombente in un grado di giudizio e vincitrice in un altro grado

La soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, tenendo presente l’esito complessivo della lite; va pertanto confermato che viola il principio di cui all’art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado.

 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 11.7.2016, n. 14133