Spese di lite, liquidazione ex D.M. 55/2014 (art. 4, comma 1): come va interpretato l’inciso “diminuzione di regola fino al 70%”?

Posto che in tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall’applicazione delle massime percentuali di scostamento, purchè ne dia apposita e specifica motivazione e sempre nel rispetto del disposto dell’art. 2233 c.c., comma 2, il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione, è opportuno precisare che, per la fase istruttoria, l’espressione, contenuta alla fine del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, “diminuzione di regola fino al 70%”, va interpretata, in conformità al suo chiaro tenore letterale, nel senso che la diminuzione applicabile sul valore medio può essere determinata in una percentuale non superiore al 70% del medesimo, ossia nel senso che l’importo minimo liquidabile corrisponde al 30% di tale valore medio; non già nel diverso senso che l’importo minimo liquidabile corrisponda al 70% del valore medio, ossia che la diminuzione applicabile sul valore medio non possa eccedere il 30% del medesimo (nel caso di specie la SC afferma che, tenuto conto dello scaglione riferibile al valore della causa, ovvero da Euro 1.100 a 5.200), la liquidazione del compenso effettuata in Euro 210,00 oltre accessori risulta porsi immotivatamente al di sotto dei minimi imposti dal D.M. cit.).

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 10.4.2020, n. 7780