Spese di giustizia, compenso dovuto agli Istituti Vendite Giudiziarie, opposizione al decreto di pagamento, rito sommario di cognizione, necessaria notifica ai contraddittori necessari

In materia di spese di giustizia, la liquidazione del compenso dovuto agli Istituti Vendite Giudiziarie è soggetta alle forme ed alle modalità stabilite, per tutti gli ausiliari del giudice, dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 168 e 170. Pertanto, la liquidazione deve avvenire con decreto motivato emesso dal giudice dell’esecuzione e comunicato alle parti, contro cui è ammessa opposizione disciplinata dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 15. Nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento, regolato dal rito sommario di cognizione ove non diversamente disposto dal citato D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15 sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali e, tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l’obbligo di corrispondere detto compenso o i soggetti che potrebbero essere chiamati a rispondere, in tutto o in parte, di tale obbligo. Ne consegue che l’omessa notifica del ricorso e del decreto di comparizione delle parti – disposta ex art. 702 bis cod. proc. civ., cui rinvia il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15 – all’ausiliario ovvero ad una o più delle parti processuali (creditore procedente, debitore esecutato ed eventuali creditori intervenuti), che perciò non si sia costituita, determina la nullità del successivo procedimento e della relativa decisione, in ragione della mancanza di integrità del contraddittorio, con conseguente cassazione della decisione stessa e rinvio della causa al giudice a quo [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 13.2.2015, n. 2856].

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