Sottoscrizione per autentica, durante il periodo di sospensione disciplinare, della procura alle liti riferita ad attività per la quale non sia richiesta l’assistenza tecnica: illecito disciplinare

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, durante il periodo di sospensione disciplinare, svolga attività professionale, tra cui rientra anche la sottoscrizione per autentica della procura alle liti, quand’anche riferita ad attività per la quale non sia richiesta l’assistenza tecnica (nella specie, domanda di concordato preventivo).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza n. 177 del 19 dicembre 2019 (pubbl. 30.7.2020)