Sostituzione di un teste non era in condizione di fare rientro in Italia a causa del Covid: autorizzazione negata

L’assunzione di testi che non siano stati preventivamente e specificamente indicati può essere consentita solamente nei casi previsti dall’art. 257 c.p.c., con una enunciazione che deve ritenersi tassativa, dal momento che l’obbligo della rituale indicazione è inderogabile e la preclusione ex art. 244 c.p.c. ha il suo fondamento nel sistema del vigente codice e si inquadra nel principio, espresso dal successivo art. 245 c.p.c., secondo il quale il giudice provvede sull’ammissibilità delle prove proposte e sui testi da escutere con una valutazione sincrona e complessiva delle istanze che tutte le parti hanno sottoposto al suo esame (fattispecie in cui la parte è stata richiesto di essere autorizzata alla sostituzione della seconda teste in lista, deducendo che questa a casa della c.d. pandemia da Covid non era in condizione di fare rientro in Italia. Tale autorizzazione, tuttavia, non è stata concessa).

Tribunale di Roma, sentenza del 16.11.2021