Sospetta incostituzionalità del potere sanzionatorio ex art. 283 c.p.c.

(di Antonio Romano) – L’art. 27 comma 1 lett. a della legge n. 183 del 2011 ha modificato l’art. 283 del codice di procedura civile statuendo che se l’istanza di inibitoria è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. Viene precisato, tuttavia, che l’ordinanza con cui il giudice commina la sanzione pecuniaria è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio di appello. Per volontà espressa del legislatore, così come emerge dal dibattito parlamentare che ha preceduto l’approvazione della norma, la ratio ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo

Lascia un commento

Visualizza
Nascondi