Sospensione necessaria e sospensione discrezionale

Con riferimento alla differenza tra l’istituto della sospensione necessaria previsto dall’art. 295 c.p.c. e quello della sospensione discrezionale disciplinato dall’art. 337 c.p.c. va rimarcato che quest’ultima dipende pur sempre da una valutazione di plausibile controvertibilità che il confronto tra la decisione intervenuta e le critica che ne è stata svolta abbia fatto emergere; o, in altri termini, la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio non intenda “poggiarsi sull’autorità” della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, in quanto non intenda riconoscere l’autorità dell’altra decisione.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 23.1.2018, n. 1605