Sospensione necessaria e sospensione discrezionale

In merito alla differenza tra l’istituto della sospensione necessaria previsto dall’art. 295 cod. proc. civ. e quello della sospensione discrezionale disciplinato dall’art. 337 cod. proc. civ., va confermato che quest’ultima dipende pur sempre da una valutazione di plausibile controvertibilità che il confronto tra la decisione intervenuta e le critica che ne è stata svolta abbia fatto emergere; in altri termini, la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio non intenda “poggiarsi sull’autorità” della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, in quanto non intenda riconoscere l’autorità dell’altra decisione [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 12.11.2014, n. 24046].

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