Sospensione necessaria del processo: precisazioni.

La sospensione necessaria del processo può essere disposta, a norma dell’art. 295 cod. proc. civ., quando la decisione del medesimo dipenda dall’esito di altra causa, nel senso che questo abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè vincolante, con efficacia di giudicato, all’interno della causa pregiudicata.
La decisione di primo grado la quale, in accoglimento dell’opposizione al decreto ingiuntivo, dichiari la nullità del decreto opposto, determina la caducazione degli atti esecutivi compiuti sulla base dello stesso, indipendentemente dal passaggio in giudicato della sentenza, di talchè, qualora quest’ultima sia stata impugnata, non è ravvisabile un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra il giudizio d’impugnazione e quello promosso dall’ingiunto per ottenere la restituzione delle somme pagate in esecuzione del decreto dichiarato nullo, tale da giustificare la sospensione di quest’ultimo giudizio, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 18.3.2014, n. 6211].

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