Sospensione del processo: impugnabilità ex art. 42 c.p.c.

Non vi è più spazio per una discrezionale e non sindacabile facoltà di sospensione del processo esercitata dal giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale, derivandone, così, l’impugnabilità, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., di ogni provvedimento di sospensione del processo, quale che ne sia la motivazione, e la conseguente fondatezza del ricorso ogniqualvolta non si sia in presenza di un caso di sospensione espressamente prevista dalla legge o rientrante nell’ipotesi prevista dall’art. 34 c.p.c. Tribunale di Roma, provvedimento del 28.4.2021 Download CondividiPost correlati:Autonomia sostanziale dell’obbligazione di garanzia  rispetto al rap ..........

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