Sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria e artt. 295 e 337 c.p.c.

In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell’art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell’art. 336, secondo comma, c.p.c. (nella specie, posto che la sospensione del presente processo, giunto ormai alla sua fase conclusiva in primo grado – con paralisi dell’attività processuale fino alla definizione di un giudizio che potrebbe al più avere effetto di giudicato esterno sulla posizione debitoria per l’esercizio 2015/16 ma non potrebbe portare a una definizione tombale dei contrasti tra le parti – è dalla scrivente ritenuta contraria ai principi del giusto processo; pertanto, si conferma il rigetto all’istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c.).

Tribunale di Lecce, sentenza del 21.10.2021