Sospensione dall’esercizio della professione, cessazione degli effetti: quali gli oneri del procuratore per assicurare la prosecuzione del processo interrotto?

Nel caso della sospensione dall’esercizio della professione, la temporaneità dell’impedimento – a differenza dai casi della morte o radiazione del procuratore – incide sui tempi e modi di ripresa del processo interrotto. In particolare, una volta cessati gli effetti della sospensione non è necessaria una nuova procura alla lite, né una nuova costituzione della parte, essendo sufficiente che il procuratore, già costituito prima della sospensione, riprenda a svolgere le sue funzioni dopo la cessazione degli effetti di quest’ultima, proprio in base alla procura e alla costituzione originari. Ne deriva che il procuratore, che evidentemente è a conoscenza dell’evento ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi