Sospensione attività giudiziaria per Covid: cosa accade ai termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.?

Con riferimento alla tesi per cui, in virtù della normativa emergenziale di cui all’art. 83, c. 1 e 2, D.L. 18/2020, la sospensione dell’attività giudiziaria opererebbe per tutti i termini processuali ed endoprocessuali e non solo “per l’adozione di provvedimenti giudiziari e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali”, come precisato nel comma 2 della citata norma, si osserva che l’interpretazione letterale del comma 2 cit. sembra stridere con lo spirito e la ratio del provvedimento legislativo urgente, atteso che con precipuo riguardo ai termini endoprocessuali, non si ravvisano le medesime esigenze che hanno giustificato la sospensione delle udienze e degli atti  processuali introduttivi, comprese le impugnazioni, perché trattasi di attività che il difensore può svolgere in via telematica e senza necessità di recarsi presso l’ufficio giudiziario (nella specie, avendo una parte, nelle note di trattazione scritta, rilevato che erano ancora in corso i termini concessi per il deposito delle memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c., il Giudice, considerato che la questione, di particolare novità, appare controversa, ha considerato necessario stimolare sul punto il contraddittorio delle parti).

Tribunale di Bari, sezione seconda, ordinanza del 3.6.2020