Sopravvenuta impossibilità di assumere la prova offerta per decesso o incapacità del testimone

L’assunzione dei testi che non siano stati preventivamente e specificamente indicati può essere consentita solamente nei casi previsti dall’articolo 257 c.p.c., la cui enunciazione deve ritenersi tassativa, dal momento che l’obbligo della rituale indicazione è inderogabile; la preclusione prevista dall’articolo 244 c.c. ha il suo fondamento nel sistema del vigente codice e si inquadra nel principio, espresso dal successivo articolo 245, secondo il quale il giudice provvede sull’ammissibilità delle prove proposte e sui testi da escutere con una valutazione sincrona e complessiva delle istanze che tutte le parti hanno sottoposto al suo esame, con la conseguenza che la parte non può pretendere di sostituire i testi deceduti prima della assunzione, con altri che non siano stati da essa stessa indicati nei modi e nei termini di cui all’articolo 244 cit. Se, dunque, nel corso del giudizio di merito, sia sopravvenuta, rispetto alla data della loro proposizione, l’impossibilità di assumere la prova offerta per decesso o incapacità del testimone, ciò dev’essere imputato esclusivamente alla parte che, pur avendone l’interesse, non ne abbia proposto l’assunzione preventiva.

Tribunale di Bari, sentenza del 26.11.2021, n. 4273