Somme riscosse per conto dell’assistito tra lecita compensazione e dovere di rendiconto

L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa (art. 31 ncdf, già 44 cdf), fatto salvo il consenso prestato dal cliente in modo specifico e dettagliato (dovendo egli conoscere l’esatto contenuto dell’obbligazione), che può appunto costituire ipotesi di lecita compensazione, senza tuttavia far venir meno il dovere di rendiconto che deve, anzi, essere più puntuale e dettagliato proprio in virtù della coesistenza di reciproci rapporti di debito e credito.

 

 Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 22 novembre 2018, n. 166 (pubbl. 14.6.2019)