Solo un fatto che non produce automaticamente i propri effetti nell’ordinamento giuridico può dar luogo a un’eccezione in senso stretto

Posto che in base all’art. 112 c.p.c. il Giudice non può pronunciare su eccezioni che possano essere proposte solo dalle parti, va confermato (Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 03/06/2015 n. 11377) che tutti i fatti in qualche modo estintivi, modificativi o impeditivi che possono essere oggetto di accertamento in autonomo giudizio sono rilevabili d’ufficio e sono da considerarsi come eccezioni in senso lato; diversamente la rilevabilità su istanza di parte è relativa ai soli casi espressamente individuati dalla legge o a quelli in cui l’effetto del fatto sia ricollegabile a un diritto potestativo o a una fattispecie che darebbe luogo ad un’autonoma azione costitutiva. In altre parole, solo un fatto che non produce automaticamente i propri effetti nell’ordinamento giuridico, essendo una simile circostanza rimessa alla discrezionalità della parte, può dar luogo a un’eccezione in senso stretto.

Tribunale di Firenze, sentenza del 12.9.2016, n. 2934

…omissis…

Letti gli atti e i documenti di causa, giova preliminarmente far chiarezza in merito alla correttezza delle due C.T.U. svoltesi in corso di causa.

Pacifica la validità e l’attendibilità della perizia contabile realizzata dalla zzzzzzzz, deve prendersi in considerazione quanto lamentato da parte zzzn merito all’erroneità materiale che caratterizzerebbe la perizia estimativa realizzata dall’Arch. zzz Considerato che dovrà procedersi alla vendita dei beni oggetto di comunione, essendosi le parti concordemente espresse in tal senso, la perizia da ultimo citata dovrà essere utilizzata dal Notaio delegato alla vendita ai fini della determinazione del prezzo d’incanto; questi, conosciute le valutazioni svolte dall’architetto, potrà analizzare la correttezza dell’indagine attuata dal C.T.U. ed, eventualmente, disattendere le conclusioni cui è giunto l’Arch. omissis qualora la perizia dovesse risultare non condivisibile.

In effetti, la C.T.U. estimativa è stata disposta dal Giudice Istruttore nel corso dell’udienza del 19.3.2013, ciò con l’evidente finalità di verificare la possibilità di procedere alla divisione dell’immobile, ma soprattutto in conseguenza della domanda avanzata zzzzzzzzzzz affinchè, piuttosto che alla vendita, si procedesse all’assegnazione del bene in questione alla di lui persona. Il ripensamento del convenuto, che nelle conclusioni precisate all’udienza del 24 febbraio 2014 ha chiesto la messa in vendita, riservandosi di richiedere in proseguo l’attribuzione, ha significativamente ridotto l’utilità della prima C.T.U., atteso che – in concreto – saranno le dinamiche economiche dell’incanto a determinare il prezzo del complesso immobiliare.

Condiviso quanto espresso dal zzzzelativamente al fatto che l’attribuzione ex art. 720 c.c. di un immobile costituisce una modalità di realizzazione della divisione, pertanto l’istanza di attribuzione fatta dal comproprietario può essere oggetto di rinuncia (Cass. Civ., sez. II, 1995, n. 2335), e che quest’ultima non preclude al comproprietario la possibilità di richiedere l’assegnazione del compendio immobiliare durante la fase di vendita (Cass. Civ., sez. II, 2009, n. 22390), può nondimeno rilevarsi che, essendosi l’attività di consulenza svolta in diretta conseguenza dell’opposizione del convenuto al procedimento di vendita, le relative spese di C.T.U. dovranno unicamente zzzzzzzzzz, essendo tale attività processuale esclusivamente imputabile alla di lui condotta.

Quanto all’eccezione del convenuto, secondo cui l’attrice avrebbe, attraverso la memoria depositata ai sensi dell’art. 183 co. IV n. 1 c.p.c., tardivamente introdotto varie eccezioni completamente nuove, può rilevarsi come in realtà l’attrice in suddetta sede non ha proposto nè domande nè eccezioni nuove, avendo confermato le precedenti conclusioni chiedendo respingersi le domande riconvenzionali del zzzzzzzzz avrebbe in realtà costituito una donazione indiretta del secondo in favore della prima; e che comunque nulla sarebbe dovuto al comparente per quanto egli ha anticipato, per conto dell’attrice, per l’acquisto e per la ristrutturazione dell’immobile oggetto del presente giudizio.

Ciò premesso, deve confermarsi quanto statuito nell’ordinanza del 12 ottobre 2014 quanto alla qualificazione dell’atto comune con cui è avvenuto l’acquisto dell’immobile: non si tratta nè di donazione indiretta, assistita dalla volontà donativa del convenuto a beneficio dell’attrice, nè di regalia, avente i caratteri di cui all’art. 2034 c.c., mentre deve ritenersi che si sia trattato di un acquisto in comunione basato sulla parità contributiva delle parti, una delle quali ha meramente anticipato le somme dovute anche all’altra.

Non si tratta di donazioni indirette in quanto non sussistono i presupposti della donazione, non risultando elementi da cui dedurre l’animus donandi, essendo al contrario altamente verosimile che il G. abbia anticipato la somma necessaria all’acquisto in considerazione della transitoria situazione di incertezza economica in cui versava l’attrice. Ciò risulta confermato dagli elementi assunti in sede di zzzz Appare invece tenue la portata probatoria delle testimonianze espresse dai testi zzzzzz La portata chiarificatoria di queste parole difficilmente potrebbe essere meno evidente.

L’espressione “dono d’amore” (o comunque il suo concetto), specie se affermata in un contesto di convivialità quale la festività dei lavoratori, non può che far sorgere dei dubbi in merito al fatto che con quelle zzzzzzzz volesse effettivamente sostenere che la casa costituisse un presente per la zzzzz Quanto alla prospettazione per cui le anticipazioni sostenute dal convenuto dovrebbero qualificarsi come obbligazioni imperfette, ciò non pare condivisibile in quanto l’acquisto di un immobile, atteso il rapporto tra le parti e le rispettive capacità patrimoniali, appare essere un’operazione inadeguata alle circostanze e non proporzionata. Sul punto la Suprema Corte ha così massimato (Cass. Civ., Sez. II, n. 3713/2003) “Nell’ambito dei rapporti di convivenza more uxorio la presunzione di gratuità delle prestazioni rese da una parte in favore dell’altra viene meno allorchè risulti che la prestazione stessa esula dai doveri di carattere morale e civile di mutua assistenza e collaborazione, in relazione alle qualità e condizioni sociali delle parti e si configuri come mera operazione economica patrimoniale che abbia determinato un inspiegabile e illogico arricchimento del convivente con proprio ingiusto danno.”

Allo stesso modo, in considerazione dei documenti contabili e bancari prodotti dalle parti, risulta evidente che la somma complessivamente individuata dalla C.T.U. zzzzdeve reputarsi integralmente versata dal G., eccezion fatta per la somma di € 8.161,40 che l’attrice ha dimostrato aver versato per il parziale pagamento della cucina dell’immobile.

Alla luce di quanto argomentato, per le spese relative all’acquisto dell’immobile, in considerazione di quanto risultato dalla C.T.U. contabile, può affermarsi che gravi zzzzzz un debito pari a € 175.547,89 come risultato della sottrazione della cifra poc’anzi indicata alla metà del valore complessivo per l’acquisizione dell’immobile, comprensivo degli oneri finanziari.

Per quanto concerne la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto, relativa alle spese sostenute per la manutenzione e ristrutturazione dell’immobile in comunione, deve rilevarsi come non zzzzzzzz abbia in alcun modo dimostrato di aver preavvertito anticipatamente la omissis sulla necessità delle spese eseguite, ciò in violazione di quanto richiesto dall’art. 1110 c.c., così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità: “L’art. 1110 cod. civ., escludendo ogni rilievo dell’urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il partecipante alla comunione, il quale, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell’amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l’amministratore. La mancata prestazione del consenso da parte dell’altro comproprietario è del tutto irrilevante posto che, come si è detto, il presupposto del rimborso sono la trascuranza ovvero l’inattività degli altri comunisti che non adottano le iniziative necessarie. Fra gli interventi legittimi vanno annoverati quelli che si rendano necessari perchè il bene sia idoneo alla destinazione al quale è obiettivamente adibito ovvero siano indispensabili per assicurare il servizio comune, in quanto incidano sulla stessa esistenza o permanenza del bene o del servizio che altrimenti verrebbero meno…(Corte di Cassazione, sezione III, sentenza n. 20652 del 9 settembre 2013)”.

Ciò posto, deve disattendersi quanto rilevato dal G. relativamente all’impossibilità di sollevarsi l’eccezione di cui trattasi, in quanto parte attrice non avrebbe mai eccepito la mancata comunicazione o conoscenza dei lavori di ristrutturazione da svolgere ed essendo tale circostanza non sollevabile d’ufficio.

Una simile conclusione non pare condivisibile in considerazione del fatto che, nel caso de quo, una simile attività processuale non appare essere prerogativa esclusiva della parte.

Com’è noto, in base all’art. 112 c.p.c., il Giudice non può pronunciare su eccezioni che possano essere proposte solo dalle parti. Le Sezioni Unite (Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 03/06/2015 n. 11377), nell’ambito di un contrasto giurisprudenziale relativo all’invalidità del negozio realizzato dal falsus procurator, hanno recentemente ribadito come tutti i fatti in qualche modo estintivi, modificativi o impeditivi che possono essere oggetto di accertamento in autonomo giudizio, sono rilevabili d’ufficio e sono da considerarsi come eccezioni in senso lato; diversamente la rilevabilità su istanza di parte è relativa ai soli casi espressamente individuati dalla legge o a quelli in cui l’effetto del fatto sia ricollegabile a un diritto potestativo o a una fattispecie che darebbe luogo ad un’autonoma azione costitutiva. In altre parole, solo un fatto che non produce automaticamente i propri effetti nell’ordinamento giuridico, essendo una simile circostanza rimessa alla discrezionalità della parte, può dar luogo a un’eccezione in senso stretto.

Pare allora evidente come, essendo il mancato preavviso alla comunista un fatto impeditivo e mancando la necessità sul piano eziologico di una valutazione potestativa tra l’omessa comunicazione dei lavori e il diritto di rimborso, nel caso in esame si tratti un’eccezione rilevabile d’ufficio, peraltro fondata, per le ragioni sovraesposte.

Sul ricavato della vendita dovrà primariamente soddisfarsi Izzzz creditore ipotecario per la somma di € 110.611,48 oltre gli interessi convenzioni, nel frattempo maturati; con vittoria di spese e compensi professionali da imputarsi a carico della massa.

A seguito di ciò, il residuo verrà diviso tra le parti nella misura del 50%. Dalla metà della sig.ra zzzz dovrà essere sottratta la somma di € 175.547,89 a beneficio del sig. zzzzs per le ragioni di cui sopra. Quanto alle spese del giudizio, le stesse possono ritenersi compensate in considerazione della parziale soccombenza di entrambe le parti.

pqm

Dichiara lo scioglimento della comunione zzzzz Dispone la vendita all’incanto degli stessi beni immobili con formazione successiva, con il ricavato di separate masse liquide da ripartire tra le tre parti secondo le modalità descritte in motivazione; nomina come Notaio zzzz la cancellazione dell’ipoteca iscritta a garanzia sugli immobili oggetto della causa iscritta da Banca zzzzz Condanna il zzzz al pagamento in via esclusiva dei costi della C.T.U. realizzata dalla zzzz processuali integralmente compensate tra le parti.