Solidarietà passiva e giudizio di appello

In tema di obbligazione solidale passiva, poiché fra i debitori non sorge un rapporto unico ed inscindibile, non ricorre l’ipotesi del litisconsorzio necessario, né in sede di impugnazione e neppure sotto il profilo della dipendenza di cause; pertanto, il giudice di appello non è tenuto a disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., nei confronti del condebitore al quale non sia stato notificato l’atto di impugnazione.

Il principio secondo cui la domanda di risarcimento dei danni cumulativamente proposta nei confronti di più soggetti corresponsabili di un fatto illecito dà luogo, in sede di impugnazione, a cause scindibili, per effetto del vincolo di solidarietà passiva configurabile tra gli autori dell’illecito, soffre una parziale eccezione nell’ipotesi in cui l’accertamento della responsabilità di uno di essi presupponga necessariamente quello della responsabilità degli altri. In tal caso, infatti, dovendosi valutare il rapporto di subordinazione logica o di pregiudizialità tra le cause in relazione al contenuto delle censure proposte ed all’esito della lite, l’impugnazione della sentenza di condanna proposta dal responsabile originario per negare la propria responsabilità dà luogo ad una causa inscindibile rispetto a quella promossa nei confronti del responsabile “di riflesso”, che in caso di accoglimento del gravame si troverebbe altrimenti a rispondere da solo del fatto commesso da un altro soggetto, mandato invece assolto, mentre la decadenza del danneggiato dall’impugnazione nei confronti del responsabile “di riflesso” non preclude l’impugnazione della sentenza nei confronti del responsabile originario.

Nel caso in cui siano convenuti nel medesimo giudizio tutti i condebitori di una obbligazione solidale, poiché quest’ultima determina la costituzione di tanti rapporti obbligatori, quanti sono i condebitori, si realizza la coesistenza nel medesimo giudizio di più cause scindibili, rispetto alle quali, in sede d’impugnazione, i motivi di gravame non si comunicano dall’uno all’altro dei coobbligati. Pertanto così come, rigettato l’appello di uno dei condebitori, questi non può avvalersi, opponendola al creditore, della riforma della sentenza di primo grado pronunciata in accoglimento di uno o più motivi di gravame dedotti da altro condebitore, egualmente – qualora siano rigettati gli appelli di tutti i condebitori – ciascuno di questi non può dedurre quali motivi di ricorso per Cassazione questioni che abbiano formato oggetto di motivi specifici di appello proposti dagli altri condebitori, poiché, in sede di legittimità, tali questioni sarebbero nuove rispetto a lui e, quindi, inammissibili.

L’esistenza di un vincolo di solidarietà passiva ai sensi dell’art. 2055 cod. civ. tra più convenuti in un giudizio di risarcimento dei danni non genera mai un litisconsorzio necessario avendo il creditore titolo per valersi per l’intero nei confronti di ogni debitore, con conseguente possibilità di scissione del rapporto processuale che può utilmente svolgersi anche nei riguardi di uno solo dei coobbligati, per cui non è configurabile, sul piano processuale, inscindibilità delle cause in appello neppure nell’ipotesi in cui i convenuti si siano difesi in primo grado addossandosi reciprocamente la responsabilità esclusiva dell’incidente (e, perciò, del danno).

Corte di appello di Roma, sentenza del 4.9.2023