Società cancellata dal registro delle imprese, perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, conseguenze pratiche

Va confermato il recente principio secondo cui la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.pc., è idonea a far decorrere il termine per l’Impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale – in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell’ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza “aliunde” di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c., da parte del notificante. Va aggiunto che il principio riportato sub b) conduce alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso per cassazione di una società ormai cancellata dal registro delle imprese, in quanto in tal caso al procuratore non avrebbe più potuto essere rilasciata (dalla società in quel momento già non più esistente) la necessaria procura speciale [Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 2.2.2015, n. 1785].

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