Sinteticità degli atti processuali: no alla specifica sanzione processuale, sì al rischio inammissibilità dell’atto
Il principio di sinteticità degli atti processuali non è tuttavia assistito da una specifica sanzione processuale, cosicchè l’incontinenza espositiva – pur quando assuma, come nella specie, caratteri di manifesta eccessività – non può determinare, di per se stessa, l’inammissibilità del ricorso per cassazione.
Nel nostro ordinamento manca, infatti, una esplicita sanzione normativa della prolissità e oscurità degli atti di parte, sia in generale, sia con specifico riferimento al ricorso per cassazione; così come manca la previsione di un potere della Corte di cassazione di fissare essa stessa i limiti dimensionali degli atti di parte nel giudizio di legittimità Non può quindi ritenersi praticabile, in assenza di una previsione normativa espressa, la sanzione dalla inammissibilità per l’irragionevole estensione del ricorso per cassazione, dovendosi per contro ritenere che l’auspicabile obbiettivo di un processo (anche) di legittimità introdotto da atti chiari e sintetici, che deducano con immediatezza e nitore concettuale tutto quello che serve per decidere e solo quello che serve per decidere, non può esser raggiunto, a legislazione invariata, senza il volontario coinvolgimento dell’Avvocatura, perseguibile con tecniche di soft law e fondato sull’utilità che ciascun attore del processo può trarre dalla modifica delle proprie abitudini professionali (in tale prospettiva si muove, del resto, il protocollo Cassazione/CNF del 17.12.15, che, nell’indicare i limiti dimensionali degli atti defensionali davanti alla Suprema Corte, si preoccupa opportunamente di esplicitare, nella nota n. 2, che il loro superamento “non comporta l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso (e degli altri atti difensivi or ora citati), salvo che ciò non sia espressamente previsto dalla legge)”). La violazione del principio di sinteticità, tuttavia – se non determina di per se stessa l’inammissibilità del ricorso per cassazione, “espone al rischio” di una declaratoria d’inammissibilità.
Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 20.10.2016, n. 21297