Sinteticità degli atti: principio generale del diritto processuale finalizzato all’effettiva tutela del diritto di difesa e ad evitare oneri processuali superflui

Il dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali, fissato dal codice del processo amministrativo, art. 3, comma 2, esprime un principio generale del diritto processuale destinato ad operare anche nel processo civile.

 Il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, non già per l’irragionevole estensione del ricorso, che non è fattispecie espressamente sanzionata, ma perchè pregiudica l’intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4, assistite dalla sanzione della inammissibilità.

 Il mancato rispetto del dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva collide con l’obiettivo di attribuire maggiore rilevanza allo scopo del processo, che deve essere quello di assicurare una decisione di merito, al fine dell’effettiva tutela del diritto di difesa, sancito dall’art. 24 Cost., nell’ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all’art. 111 Cost., comma 2 e in coerenza con l’art. 6 CEDU, nonchè per evitare di gravare sia lo Stato che le parti di oneri processuali superflui.

 

Cassazione civile, sezione tributaria, ordinanza del 21.3.2019, n. 8009