Sintetica esposizione dei fatti, violazione: il ricorso per cassazione è inammissibile

Nel ricorso per cassazione, ai fini del requisito del canone di specificità come rappresentato dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua e, per altro verso, inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso. Va quindi sanzionato con l’inammissibilità l’utilizzo della tecnica dell’assemblaggio (integrale trascrizione nel ricorso di un atto, così da gravare il giudicante della sua completa lettura).

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 10.10.2017, n. 23662