Sinistro stradale, giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore, proprietario del veicolo assicurato responsabile del danno, litisconsorzio necessario

In tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., va confermato che, a norma della L. n. 990 del 1969, art. 23, il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa come litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore con azione diretta, in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, trovando detta deroga giustificazione nell’esigenza di rafforzare la posizione processuale dell’assicuratore, consentendogli di opporre l’accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell’esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare, dall’azione di rivalsa ex art. 18 della legge citata. Ne consegue che ove l’azione giudiziaria sia stata in siffatta ipotesi proposta soltanto contro alcuni dei legittimati passivi il contraddittorio deve essere integrato nei confronti degli altri, affinché la sentenza possa essere utiliter data, come nel caso in cui venga in particolare omessa la proposizione della domanda nei confronti del comproprietario dell’autovettura coinvolta nel sinistro stradale asseritamente danneggiante.

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 22.11.2016, n. 23706