Sinistro stradale, constatazione amichevole, efficacia probatoria

Quanto all’efficacia probatoria del modello di constatazione amichevole dell’incidente e alla natura del litisconsorzio esistente tra le parti del giudizio di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, va confermato il seguente principio. Poichè in ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell’art. 2733 c.c., comma 3, la confessioneresa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice in relazione a tutti i litisconsorti e non solo ai non confidenti, le affermazioni confessorie sottoscritte dal conducente nel suddetto modello di constatazione vanno liberamente apprezzate nei confronti dell’assicuratore e del proprietario del veicolo, mentre fanno piena prova nei confronti del conducente confidente secondo l’art. 2733 c.c., comma 2 e artt. 2734 e 2735 cod. civ. Infatti, il litisconsorzio necessario, di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, citato art. 23 (oggi art. 144 cod. assicurazioni), sussiste solo tra il responsabile (il proprietario del veicolo) e l’assicuratore, mentre non sussiste, a norma dell’art. 2054 c.c., comma 3, tra il conducente e tale assicuratore, ovvero tra il primo ed il proprietario, in tal caso derivando soltanto un’ipotesi di obbligazione solidale e quindi di litisconsorzio facoltativo. Nè, in senso contrario rispetto a tale conclusione, potrebbe valorizzarsi il disposto dell’art. 143 cod. assicurazioni.

 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 12.10.2018, n. 25368