Sì alla fissazione di un’udienza anticipata ad opera del giudice d.c. (dopo Cartabia) prima delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.

Seppur non espressamente prevista dalla nuova disciplina del processo ordinario di cognizione, la fissazione di una udienza anticipata ad opera del giudice, cui spetta la direzione del procedimento al fine di garantirne il più sollecito e leale svolgimento (art. 175 c.p.c.), non è vietata ed anzi può contribuire a raggiungere gli «obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio» perseguiti dalla riforma Cartabia (art. 1, comma 1, l. 26 novembre 2021, n. 206), in attuazione del generale principio di economia processuale (art. 97 cost.) e del principio del giusto processo (art. 111 cost.): ciò vale anche nel caso di specie, essendo opportuna l’immediata discussione nel contraddittorio delle parti della questione pregiudiziale attinente alla tempestività dell’opposizione a decreto ingiuntivo, la decisione della quale è già possibile allo stato degli atti e potrebbe definire il giudizio, rendendo superfluo il deposito delle memorie integrative; ; in tale prospettiva, gli artt. 175, 187, commi da 1 a 3, 279, comma 2, n. 2, 80-bis disp. att., c.p.c., rimasti immutati dopo il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 nonostante l’anticipazione delle barriere preclusive ad un momento anteriore all’udienza ex art. 183 c.p.c., paiono suscettibili di una ragionevole rilettura, coerente con le finalità perseguite dalla riforma Cartabia e coi principi costituzionali in tema di processo civile, tale da consentire, ove non sia necessario (come anche nel caso di specie) attendere il deposito delle memorie di cui all’art. 171-ter c.p.c. ma pur sempre dopo un confronto diretto coi difensori, l’immediato passaggio della causa in decisione all’esito di una udienza appositamente fissata dal giudice, in data anteriore a quella dell’udienza indicata per la comparizione nell’atto di citazione (art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c.) o differita d’ufficio (come nel caso di specie) ex artt. 168-bis, comma 4, e 80, comma 1, disp. att., c.p.c. ed oggi regolata dal novellato art. 183 c.p.c.

Tribunale di Bologna, sezione seconda, decreto del 6.5.2024

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