Sì alla costituzione dell’appellante mediante velina: ecco perché.

L’improcedibilità dell’appello è comminata dall’art. 348, comma primo, c.p.c. per la inosservanza del termine di costituzione dell’appellante, ma non anche per il mancato rispetto delle forme di costituzione, sicché, essendo il regime dell’improcedibilità di stretta interpretazione, in quanto derogatorio al sistema generale della nullità, il vizio della costituzione tempestiva ma inosservante delle forme di legge soggiace al regime della nullità e, in particolare, al principio del raggiungimento dello scopo, per il quale rilevano anche comportamenti successivi alla scadenza del termine di costituzione. Consegue a quanto innanzi che non può essere dichiarato improcedibile l’appello se l’appellante, nel costituirsi entro il termine di cui agli artt. 165 e 347 c.p.c., ha depositato, all’atto dell’iscrizione a ruolo, una cosiddetta “velina” dell’atto di appello in corso di notificazione, e dunque priva della relata di notifica, qualora egli abbia depositato, successivamente alla scadenza del termine medesimo, l’originale dell’atto notificato, conforme alla “velina” [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 30.7.2013, n. 18244].

N.d.r.: nello stesso senso si era espressa anche Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 25.3.2013, n. 7451, in La Nuova Procedura Civile, 2013, con nota di DI IORIO.

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