Sì alla competenza del giudice di pace questioni in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, anche dopo la riforma Cartabia
Sussiste la competenza del giudice di pace per lo speciale procedimento previsto in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (come in precedenza si riconosceva per il conciliatore ed il pretore), non essendo la riserva di collegialità un tratto essenziale di tale procedimento (come, del resto, convalida la scelta per la monocraticità del tribunale da ultimo operata con il D.Lgs. n. 149 del 2022, nelle forme del rito semplificato di cognizione ora regolato dalle norme del capo III-quater del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile, norme in parte a loro volta richiamate dall’art. 320, comma 3, per la trattazione della causa davanti al giudice di pace).
Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 29.03.2023, n. 8929