Sfratto per morosità per mancato pagamento del canone: è inammissibile la richiesta, in una memoria successiva, di altre somme con riguardo ad altri periodi precedenti

Intimato lo sfratto per morosità per il mancato pagamento, da parte del conduttore, del canone e delle spese relativamente a un certo periodo è inammissibile la richiesta, in una memoria successiva, di altre somme, non pagate dal conduttore, con riguardo ad altri periodi precedenti (diversi da quelli descritti nella intimazione di sfratto). Se è vero, infatti, che l’art. 426 c.p.c. prevede che le parti possano integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memoria e documenti in cancelleria, per “integrazione” si intende la possibilità di modificare o precisare meglio le domande già proposte, non quella di proporne nuove. Ancorché, infatti, sia consentito al locatore chiedere, in corso di causa, il pagamento degli ulteriori canoni maturati, deve escludersi che possano essere chiesti canoni (non pagati) maturati anteriormente alla notificazione della intimazione di sfratto e non richiesti nello sfratto medesimo (il giudice osserva altresì che in ultima istanza, a tutto voler concedere, in ordine alla proposizione di domande nuove, la parte attrice non ha nemmeno richiesto lo spostamento di udienza di cui all’art. 418 c.p.c.).

NDR: in argomento Cass. 5986/07.

Tribunale di Roma, sentenza del 6.2.2020, n. 2977