Sfratto con intimato che resiste con colpa grave e non partecipa alla mediazione: revoca del gratuito patrocinio + responsabilità processuale + condanna al versamento di una somma pari al contributo unificato
Va revocata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora l’intimato abbia resistito in giudizio con colpa grave, perché l’opposizione da lui proposta è risultata sostanzialmente strumentale al prolungamento della sua permanenza nell’immobile locato per il massimo tempo possibile. Inoltre, lo stesso non ha conformato la sua condotta ai canoni di lealtà processuale scegliendo di non comparire neppure tramite il suo difensore in sede di procedura obbligatoria di mediazione. Peraltro, le difese da lui articolate in sede di opposizione si rivelano infondate in base alla giurisprudenza di legittimità in materia da tempo costante. La presenza di colpa grave va sanzionata poi ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. Da ultimo, l’intimato va condannato al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio a causa della sua mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione (art. 8, comma 4-bis, d.lgs. 28/2010), emergendo difatti dalla lettura del verbale di mediazione che l’intimato non ha partecipato al procedimento di mediazione e nessun giustificato motivo è stato fornito da tale parte della sua mancata partecipazione.
Tribunale di Avellino, sezione prima civile, sentenza 22.1.2019