Sezioni Unite sul diritto al rimborso di un tributo non dovuto: giudice tributario o ordinario?

Il diritto al rimborso di un tributo non dovuto – compreso tra quelli elencati nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2 – non può svolgersi secondo il modello dell’indebito di diritto comune, dovendo osservarsi le regole del riparto di giurisdizione e la speciale disciplina processuale prevista dalle singole leggi d’imposta e dalla legge sul contenzioso tributario (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, lett. g) e art. 21, comma 2). In base a tale disciplina le controversie in materia di rimborso di tributi sono devolute allo stesso giudice cui è conferita giurisdizione sul rapporto tributario controverso. La deroga a tale giurisdizione, sussiste soltanto nel caso in cui l’ente impositore abbia riconosciuto formalmente la non debenza del tributo versato e il diritto del contribuente al rimborso, riconoscimento formale non sussistente nel caso in esame.

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 28.9.2016, n. 19069