Sezioni unite su intervento adesivo e autonoma legittimazione ad impugnare

L’interventore adesivo non ha un’autonoma legittimazione ad impugnare (salvo che l’impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell’intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico), sicché la sua impugnazione è inammissibile, laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole; inoltre, esso non vanta neppure un interesse concreto ed attuale all’impugnazione di affermazioni pregiudizievoli contenute nella sentenza favorevole, qualora svolte in via incidentale e sprovviste della forza vincolante del giudicato. Le affermazioni che precedono non si pongono in contrasto, peraltro, con la soluzione recentemente adottata da Cass. S.U. n. 32559 del 2023 (che ha ritenuto ammissibile il ricorso proposto da numerose associazioni di categoria ed enti territoriali, intervenuti in appello a sostegno della posizione dell’originario ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima, il cui intervento era stato ritenuto inammissibile dall’Adunanza Plenaria).

Cassazione civile, sezioni unite, ordinanza del 19.3.2024, n. 7308