Sezioni Unite: l’attività interpretativa del giudice è segnata dal limite del significante testuale
L’attività interpretativa è segnata dal limite di tolleranza ed elasticità del significante testuale della disposizione che ha posto, previamente, il legislatore, dai cui plurimi significati possibili (e non oltre) muove necessariamente la dinamica dell’inveramento della norma nella concretezza dell’ordinamento, nell’ambito del quale la norma di volta in volta adegua il suo contenuto ad opera della giurisprudenza, in guisa da conformare il significato alle nuove connotazioni, valenze e dimensioni che l’interesse tutelato assume nella coscienza sociale, anche nel bilanciamento con i valori di rango superiore.
Proprio detto limite, in definitiva, segna la distinzione dei piani sui quali operano, rispettivamente, il legislatore e il giudice. Il piano sul quale opera il giudice è quello dell’interpretazione mediante i plurimi canoni elaborati dalla scienza giuridica, tra i quali possono annoverarsi quelli dell’interpretazione letterale, teleologico e sistematico, storico-evolutiva. E tuttavia l’eccesso di potere giurisdizionale non è strumento per verificare se il Consiglio di Stato abbia fatto corretta applicazione dei predetti canoni interpretativi per la decisione del caso concreto, non configurandosi una violazione dei limiti esterni della giurisdizione del giudice speciale solo per la presenza di errores in iudicando nella sentenza impugnata.
L’eccesso di potere giurisdizionale, idoneo ad essere denunciato per invasione della sfera del legislatore, rappresenta un’evenienza estrema e al contempo marginale nell’esperienza del diritto, ravvisabile nei soli casi in cui il giudice speciale abbia attribuito alla disposizione di legge un significato del tutto estraneo alle plausibilità di senso desumibili dal significante testuale, debordando dal limite di tolleranza ed elasticità della disposizione, con l’effetto di porsi quale “regola del caso” valevole anche per il futuro, assumendo in tal modo le sembianze di una (vera) disposizione di legge di fonte giurisdizionale.
Cassazione civile, Sezioni Unite, ordinanza del 4.2.2022, n. 3572