Sezioni unite: la lettera della norma costituisce il limite cui deve arrestarsi anche l’interpretazione costituzionalmente orientata (IL ≥ IR); la data della procura alle liti è requisito essenziale del ricorso in cassazione in tema di protezione internazionale

Giova ribadire che la lettera della norma costituisce il limite cui deve arrestarsi anche l’interpretazione costituzionalmente orientata dovendo, infatti, esser sollevato l’incidente di costituzionalità ogni qual volta l’opzione ermeneutica supposta conforme a Costituzione sia incongrua rispetto al tenore della norma stessa. Le Sezioni Unite civili, pronunciando su questione di massima di particolare importanza oggetto di contrasto in tema di protezione internazionale, ha affermato il seguente principio: L’art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25/2008, nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. Nella procura predetta, pertanto, deve essere contenuta in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato ed il difensore può certificare, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente. Tale interpretazione della portata precettiva della norma citata, hanno chiarito le SS.UU., risulta compatibile con il quadro del diritto dell’Unione europea e con i principi di diritto costituzionale nonché della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 1.6.2021, n. 15177

Sul tema dell’interpretazione letterale, si vedano:

Prima l’interpretazione letterale, ma se non basta, allora si guarda la funzione della disposizione: è giurisprudenza costante della Corte di Giustizia dell’Unione Europea [Corte giustizia Unione Europea, sezione prima, sentenza del 6.6.2018, n. 49/17];

– l’interpretazione teleologica e quella costituzionalmente orientata non consentono di superare il dato letterale [Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del  22.03.2019, n. 8230];

Criteri ermeneutici: al primo posto c’è quello letterale [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del  13.11.2020, n. 25714];

 Primato dell’interpretazione letterale è principio pacifico: gli altri canoni ermeneutici vengono in rilievo solo secondariamente [Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza del 8.8.2018, n. 4872];

– Corte Costituzionale: significato proprio delle parole è canone ermeneutico essenziale (art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale) [Corte Costituzionale, sentenza del 11.12.2015, n. 260];

Primato dell’interpretazione letterale (IL ≥ IR): lo dice anche il TAR [T.A.R. Toscana Firenze, sezione prima, sentenza del 10.04.2018, n. 510];

– Interpretazione letterale della legge è prima e regina delle interpretazioni. L’interpretazione secondo i principi generali è l’ultima possibile. La sentenza che sconfina dalle previsioni dell’art. 12 preleggi espone il magistrato a sanzione disciplinare [Tribunale di Taranto, sezione seconda, sentenza del 25.07.2019];

Speciale BARRETT: il Giudice della Corte Suprema USA che privilegia l’interpretazione letterale (IL);

–CORVAGLIA, Less is more: l’interpretazione letterale prevale. Modelli deduttivi e induttivi di giustizia predittiva;

– LIBRO: VIOLA, Interpretazione della legge con modelli matematici, Milano, 2018.

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