Servizi di investimento e contratti monofirma: ecco le Sezioni Unite
Il requisito della forma scritta del contratto quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall’art. 23 del d.lgs. n. 57 del 1998, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando quella dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti da lui tenuti.
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 898 del 16.1.2018