Servitù, più proprietari, litisconsorzio necessario? Parola alle sezioni unite

La Sezione Seconda civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, che si presenta di massima di particolare importanza, relativa agli effetti conseguenti alla mancata evocazione in giudizio, nel caso di proposizione della domanda per l’ottenimento del riconoscimento del diritto alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio, di uno o più dei plurimi proprietari (o, eventualmente, titolari di altri diritti reali) dei fondi intercludenti, in particolare allo scopo di verificare se sussistano i presupposti per confermare l’arresto delle Sezioni Unite (di cui alla sentenza n. 9685 del 2013) o se – diversamente – non si ricada in una ipotesi di litisconsorzio necessario oppure in un caso in cui si debba pervenire ad una mera pronuncia di rito e non di merito.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 23.11.2023, n. 32528