Separazione tra coniugi: se il dissenso unilaterale alla revoca interviene dopo che i coniugi hanno confermato la volontà di addivenire alla separazione alle condizioni stabilite (ma prima del decreto di omologa), la revoca è irrilevante.

L’oggetto di revoca unilaterale prima dell’omologa della separazione può concernere solamente in consenso alla stessa ed alle relative clausole di natura personale, e non anche gli accordi relativi agli aspetti di natura economica e patrimoniale tra i coniugi.
A tali accordi devono essere applicate le regole generali ex art. 1372 c.c..
Il patto prestato consensualmente ha forza di legge tra le parti.
Ove il dissenso unilaterale intervenga dopo che i coniugi abbiano confermato dinanzi al Presidente la volontà di addivenire alla separazione alle stabilite condizioni, ma comunque prima dell’emissione del decreto di omologa, la citata revoca deve essere considerata irrilevante.
Ciò in quanto l’accordo di tipo patrimoniale deve essere reputato già perfezionato; è salva la possibilità, per il dissenziente, di agire in via ordinaria al fine di far valere l’eventuale sussistenza di vizi nella formazione della volontà oppure il verificarsi dei fatti che provocano la risoluzione dell’accordo.

[Tribunale di Avezzano,  decreto di omologa della separazione, 19 dicembre 2013 Rg. 1618/2013 con nota di RINALDI]

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