Separazione personale tra coniugi, giurisdizione, residenza abituale

Ai fini della corretta individuazione della giurisdizione in un giudizio di separazione personale tra coniugi, secondo i criteri stabiliti dall’art. 3 del cit. reg. 2201/2003, per “residenza abituale” della parte deve intendersi il luogo in cui l’interessato abbia fissato con carattere di stabilità il centro permanente ed abituale dei propri interessi e relazioni, sulla base di una valutazione sostanziale e non meramente formale ed anagrafica, essendo rilevante, sulla base del diritto unionale, ai fini dell’identificazione della residenza effettiva, il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale ed eventualmente lavorativa alla data di proposizione della domanda (si comprende, dunque, che si deve prescindere – come ha fatto il Tribunale – dalla residenza anagrafica e che deve darsi invece rilievo alle circostanze di fatto di cui si è detto. Tra queste riveste pregnante rilievo il dato relativo all’incarico conferito dall’odierno ricorrente a uno studio professionale per l’ottenimento del permesso di soggiorno: l’iniziativa, peraltro assunta quando il procedimento per separazione era stato già instaurato, si spiega infatti nella prospettiva di una stabilizzazione della residenza dell’odierno istante in Italia. Il ricorrente non avrebbe infatti avuto la necessità di munirsi di un tale titolo ove avesse inteso fare ingresso in Italia per periodi di breve durata, inferiori ai tre mesi (cfr. infatti L. n. 68 del 2007, art. 1, comma 1); e la conclusione, in un momento anteriore all’introduzione del giudizio, di un contratto di locazione con termine quadriennale appare coerente col soddisfacimento di una esigenza abitativa non transitoria).

Cassazione civile, sezioni unite, ordinanza del 8.6.2023, n. 16288