Separazione personale dei coniugi, reclamo e spese di lite

Nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi, la corte d’appello adita in sede di reclamo avverso l’ordinanza emessa dal presidente del tribunale ai sensi dell’art. 708 c.p.c., comma 3, non deve statuire sulle spese del procedimento, poiché, trattandosi di provvedimento cautelare adottato in pendenza della lite, spetta al tribunale provvedere sulle pese, anche per la fase di reclamo, con la sentenza che conclude il giudizio. Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 27.6.2022, n. 20585 20585Download CondividiPost correlati:Separazione personale dei coniugi, competenza Giugno 27, 2024 Privilegio dei motivi di opportunità sociale ris ..........

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