Separazione personale dei coniugi ed obbligazioni alimentari negli Stati membri dell’Unione Europea: la questione va alla Corte di Giustizia

La necessità di assicurare un’interpretazione uniforme della normativa di interesse all’interno dell’Unione Europea induce dunque a rivolgere alla Corte di Giustizia il seguente quesito:
se la domanda di mantenimento dei figli proposta nell’ambito di un giudizio di separazione personale dei coniugi, essendo accessoria a detta azione, possa essere decisa sia dal giudice del giudizio di separazione che da quello davanti al quale è pendente il giudizio attinente alla responsabilità genitoriale, sulla base del criterio della prevenzione, ovvero debba necessariamente essere delibata da quest’ultimo, risultando alternativi (nel senso che l’uno esclude necessariamente l’altro) i due distinti criteri indicati nelle lettere c) e d) del più volte citato art. 3 [Cassazione civile, sezioni unite, ordinanza del 7.4.2014, n. 8049].

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