Separazione personale dei coniugi, competenza

Ai fini dell’individuazione del tribunale territorialmente competente sulla domanda di separazione personale, l’art. 706, comma 1, c.p.c. impone, quale criterio principale di collegamento, l’ultima residenza comune dei coniugi, potendo trovare applicazione il criterio subordinato della residenza o del domicilio del convenuto solo nell’ipotesi in cui non vi sia mai stata convivenza. Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 7.3.2024, n. 6124 Download CondividiPost correlati:Separazione personale dei coniugi, reclamo e spese di lite Settembre 22, 2022 Privilegio dei motivi di opportunità sociale rispetto a ragioni di e ..........

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