Separazione personale dei coniugi, appello: cosa accade in caso di vizio o inesistenza della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza?

Nei giudizi di separazione personale dei coniugi, cui le disposizioni processuali in materia di divorzio sono applicabili ai sensi della L. n. 74 del 1987, art. 23, la proposizione dell’appello, che avviene secondo il rito camerale, si perfeziona, ex. art. 8 della stessa legge, con il deposito, nei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., del ricorso nella cancelleria del giudice “ad quem”, che impedisce ogni decadenza dell’impugnazione, con la conseguenza che ogni eventuale vizio, o inesistenza, giuridica o di fatto, della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione non si comunica all’impugnazione ormai perfezionatasi, ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all’appellante perchè provveda a rimuoverlo nel termine all’uopo assegnatogli [Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 20.7.2015, n. 15137].